La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali,
indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche
se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti
a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla
liberta' di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione
ed alla liberta' di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con
il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di
cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le
procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettivita',
nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei
seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate
come indispensabili ai sensi dell'articolo 2; a) per quanto concerne la
tutela della vita, della salute, della liberta' e della sicurezza della
persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico; la sanita';
l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente
al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di
energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessita',
nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente
a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia,
con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta'
personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali
con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale
e di vigilanza sui beni culturali; b) per quanto concerne la tutela della
liberta' di circolazione; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari,
ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento
con le isole; c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale,
nonche' gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario
al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a diritti della
persona costituzionalmente garantiti; i servizi di erogazione dei relativi
importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario; d) per quanto riguarda
l'istruzione; l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza
di assicurare la continuita' dei servizi degli asili nido, delle scuole
materne e delle scuole elementari, nonche' lo svolgimento degli scrutini
finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento
agli esami conclusivi dei cicli di istruzione; e) per quanto riguarda la
liberta' di comunicazione; le poste, le telecomunicazioni e l'informazione
radiotelevisiva pubblica.
Art. 2.
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo
1 il diritto di sciopero e' esercitato nel rispetto di misure dirette a
consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire
le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo
non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo e con
l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro. Eventuali codici
di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero
debbono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello
indicato al comma 5, nonche' contenere l'indicazione preventiva della durata
delle singole astensioni dal lavoro ed assicurare in ogni caso un livello
di prestazioni compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'articolo
1, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza. 2. Le amministrazioni
e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero
e delle finalita' indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione
alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano,
nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983,
n. 93, nonche' nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi
con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi
del personale, di cui all'articolo 25 della medesima legge, sentire le
organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute
ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalita'
e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono
disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di
lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalita'
per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre
forme di erogazione periodica. Le amministrazione e le imprese erogatrici
dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente
alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi
che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari,
come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi
pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori
che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese
erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni
indispensabili, nonche' al rispetto delle modalita' e delle procedure di
erogazione e delle altre misure di cui al comma 2. 4. La Commissione di
cui all'articolo 12 valuta l'idoneita' delle prestazioni individuate ai
sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti
di servizio nonche' i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta
vengono comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle parti
interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice
del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo,
atresi', di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione
del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi,
il preavviso di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a dieci giorni.
Nei contratti collettivi, negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983,
n. 93, nonche' nei regolamenti di servizio in base agli accordi con le
rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui
all'articolo 25 della medesima legge possono essere determinati termini
superiori.
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo
1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno
cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di
erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione
degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione
del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Il servizio
pubblico radiotelevisivo e' tenuto a dare tempestiva diffusione a tali
comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le
misure alternative e le modalita' dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali
e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i
giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano
di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o
fiscali previste da leggi dello Stato.
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo
e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal
lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi
lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 3.
1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole,
le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa con
le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto al comma
2 dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle
persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie
per l'approvvigionamento delle popolazioni, nonche' per la continuita'
delle attivita' produttive nei servizi pubblici essenziali relativamente
alle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, dandone comunicazione
agli utenti con le modalita' di cui al comma 6 dell'articolo 2.
Art. 4.
1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni
dei commi 1, primo periodo, e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione
delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino
la propria consueta attivita', sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate
alla gravita' dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del
rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso.
In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo
e' versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria.
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano
uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 2, sono sospesi, per la durata dell'azione stessa e, in
ogni caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine
patrimoniale derivanti dagli articolo 23 e 26, secondo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, nonche' dalle norme di legge, regolamentari o contrattuali,
che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti. I contributi
sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale
della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per
la disoccupazione involtaria.
3. I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione
dell'articolo 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino,
su indicazione della Commissione di cui all'articolo 12, per un periodo
di due mesi dalla cessazione del comportamento.
4. I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche
e i legali rappresentanti, o i preposti ad unita' produttive da essi formalmente
delegati, degli enti e delle imprese erogatrici dei servizi di cui al comma
1 dell'articolo 1, i quali non osservino le disposizioni previste dal comma
2 dell'articolo 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria,
irrogata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o, rispettivamente,
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su denunzia dell'ispettorato
provinciale del lavoro competente per territorio, consistente nel pagamento
di una somma di denaro, rapportata alla gravita' del comportamento, non
inferiore a Lire 200.000 e non superiore a Lire 1.000.000 e, in caso di
reiterata violazione, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico
per un periodo non superiore a sei mesi. Si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo,
quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 del
presente articolo.
Art. 5.
1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo
1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori
che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura
delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.
Art. 6.
1. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi: "Se il comportamento di cui al primo comma e'
posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico
non economico, l'azione e' proposta con ricorso davanti al pretore competente
per territorio. Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche
di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni
sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione
dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso
davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio,
che provvede in via di urgenza con le modalita' di cui al primo comma.
Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa, entro quindici giorni
dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso
tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva".
Art. 7.
1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti
i diritti e l'attivita' del sindacato contenute negli accordi di cui alla
legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano
il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge.
Art. 8.
1. Quando esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente
ai diritti della prsona costituzionalmente garantiti, a causa del mancato
funzionamento dei servizi di preminente interesse generale, conseguente
alle modalita' dell'astensione collettiva dal lavoro, il Presidente del
Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha
rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il prefetto o il corrispondente
organo nelle regioni a statuto speciale, negli altri casi, invitano le
parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di
pericolo e propongono alle stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi
nel piu' breve tempo possibile, invitando le parti, in caso di esito negativo
del medesimo, ad attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a).
2. Qualora tale situazione permanga, l'autorita' di cui al comma 1,
sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono
l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, sentiti
inoltre il presidente della giunta regionale, nonche' i sindaci competenti
per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale, emana ordinanza
motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili e impone all'amministrazione
od impresa erogatrice le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di
funzionamento del servizio, contemperando l'esercizio del diritto di sciopero
con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.
Tale ordinanza puo' essere emanata, ove necessario, anche nei confronti
di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che
si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente
personale, pur se non a carattere subordinato.
3. L'ordinanza di cui al comma 2 deve altresi' specificare il periodo
di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle
parti e puo' anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione, tale
da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti
altri servizi del medesimo settore.
4. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante
comunicazione da effettuarsi, a cura dell'autorita' che l'ha emanata, ai
soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici
del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente
indicati nella stessa, nonche' mediante affissione nei luoghi di lavoro,
da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza
viene altresi' data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli
organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attreverso
la radio e la televisione pubblica.
5. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 il Presidente
del Consiglio dei ministri da' comunicazione alle Camere.
Art. 9.
1. L'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo
delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 e' assoggettata
alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza,
determinabile, con riguardo alla gravita' dell'infrazione ed alle condizioni
economiche dell'agente, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire
400.000. 2. In caso di inosservanza delle dispozioni contenute nell'ordinanza
di cui all'articolo 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni,
degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione
amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo
20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non
inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno. 3. Le somme percepite
ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria.
4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorita' che
ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto e' proponibile impugnazione
ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.
689.
Art. 10.
1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese
e i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne
abbiano interesse, possono promuovere ricorso contro l'ordinanza prevista
dall'articolo 8, comma 2, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione
o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua affissione
nei luoghi di lavoro, avanti al tribunale amministrativo regionale competente.
La proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutivita' dell'ordinanza.
2. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo regionale, acquisite
le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il provvedimento
impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede l'esigenza
di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.
Art. 11.
1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.
Art. 12.
1. E' istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge,
al fine di valutare l'idoneita' delle misure volte ad assicurare il contemperamento
dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. La Commissione e' composta da nove membri, scelti, su designazione
dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro
e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della
Repubblica; essa puo' avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione
dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonche' di esperti
che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. Non possono
far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre
cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni
sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonche' coloro che abbiano
comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese
di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione
o di consulenza.
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; e' nominata per
un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione stabilisce le modalita' del proprio funzionamento.
Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche
amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonche'
dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Puo' avvalersi,
altresi', delle attivita' del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL), nonche' di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio
del pubblico impiego.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico
dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei
ministri. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi
pubblici essenziali nell'ambito della tutela dei diritto di sciopero e
istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13
1. La Commissione: a) valuta, anche di propria iniziativa, l'idoneita'
delle prestazioni individuate ai sensi dei commi 1, secondo periodo, e
2 dell'articolo 2, a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto
di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi
idonee, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni
da considerarsi indispensabili. In caso di mancato accordo tra le parti
sulle prestazioni medesime o sulle loro modalita' di svolgimento, compie,
su richiesta delle parti o di propria inziativa, un tentativo di conciliazione
e, in caso di esito negativo del medesimo, formula la propria proposta.
Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici
giorni dalla notifica; su richiesta congiunta delle parti interessate,
la Commissione puo' inoltre emanare un lodo sul merito del conflitto; b)
esprime il proprio giudizio sulle questione interpretative o applicative
dei contenuti degli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2 per la parte
di propria competenza, su richiesta delle Commissioni di valutazione istituite
da contratti o accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione ovvero,
qualora queste non siano state istituite, su richiesta congiunta delle
parti o di propria iniziativa. Nel caso in cui il servizio sia svolto con
il concorso di una pluralita' di amministrazioni ed imprese, formula alle
parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti
di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio
nella sua globalita'; c) su richiesta delle parti o di propria iniziativa,
considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, valuta il comportamento
dei soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, rilevando eventuali
inadempienze o violazioni, e segnalandole ai fini previsti dal comma 3
dell'articolo 4; d) formula la proposta di cui all'articolo 14 e puo' indire
le consultazioni previste dal medesimo articolo; e) riferisce ai Presidenti
delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli
aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi
a servizi pubblici essenziali, valutando la conformita' della condotta
tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e
dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle
prestazioni indispensabili; a tale scopo, nei casi di conflitto di particolare
rilievo nazionale, puo' acquisire i termini economici e normativi della
controversia e sentire le parti interessate, chiarendo gli aspetti che
riguardano l'interesse degli utenti; f) trasmette ai Presidenti delle Camere,
che li portano a conoscenza del Parlamento e del Governo, e ne assicurano
la divulgazione tramite i mezzi di informazione, gli atti e le pronunce
di propria competenza.
Art. 14.
1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori
su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalita' di effettuazione
delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2 dell'articolo 2, la
Commissione di cui all'articolo 12, di propria iniziativa ovvero su proposta
di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative,
o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione
o impresa erogatrice del servizio, puo' indire, sempre che valuti idonee,
ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, le clausole o le modalita' controverse
oggetto della consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori
interessati che ne fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori
interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalita'
di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'articolo 13, comma
1, lettera a). La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi
alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa
o dell'amministrazione interessata.
L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovraintende
allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalita'
che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilita' di
prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per
altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito
della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia
nel caso in cui valuti non adeguate le misure individuate nel contratto
od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa.
Art. 15.
1. All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comma quinto
e' sostituito dal seguente: "Il Governo e' tenuto a verificare, come condizione
per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12,
che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi
articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto
di sciopero".
Art. 16.
1. Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge
restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno
sei mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi
di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.
Art. 17.
1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge
29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n.
426, possono disciplinare le modalita' di elezione degli organismi
rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della citata legge
n. 93 del 1983 e le conseguenti modalita' di utilizzazione dei diritti
derivanti dall'applicazione dei principi richiamati nel secondo comma dell'articolo
23 della stessa legge.
Art. 18.
1. I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983,
n. 93, sono sostituiti dai seguenti: "Il Consiglio dei ministri, entro
il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo,
verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo
articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente,
sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perche' ne verifichi
la legittimita' ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici
giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti
formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa
al Consiglio dei ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine
di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente
della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri. La stessa
procedura e' adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato.
Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla
la conformita' del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e
procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni
degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindici
giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende
effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti". 2.
Il deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma ottavo dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93, cosi'
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non e' previsto il parere
del Consiglio di Stato.
Art. 19.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere
gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2. 2. Fino a quando non vi
abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di astensione collettiva dal
lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
2.
Art. 20.
1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati,
quanto gia' previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre
fermo quanto previsto dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1 aprile 1981,
n. 121.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato. Data a Roma, addi' 12 giugno 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente
del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
NOTE
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'Art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'Art. 2:
- Il testo dell'Art. 25 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
"Art. 25 (Organismi rappresentativi dei dipendenti). - Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unita' amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge".
Note all'Art. 4:
- Il testo degli articoli 23 e 26, secondo comma, della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e' il seguente:
"Art. 23 (Permessi retribuiti). - I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'Art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole piu' favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unita' produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa e' organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unita' produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa e' organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui e' organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unita' produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b). I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali".
"Art. 26 (Contributi sindacali), secondo comma. - Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalita' stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale".
- Il testo degli articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
"Art. 6 (Solidarieta'), terzo e quarto comma. - Se la violazione e'
commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o
di un ente privo di personalita' giuridica o, comunque, di un imprenditore
nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica
o l'ente o l'imprenditore e' obbligato in solido con l'autore della violazione
al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di
regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione".
"Art. 7 (Non trasmissibilita' dell'obbligazione). - L'obbligazionedi pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi".
"Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie). - Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche".
"Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La violazione, quando e'
possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore
quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma
dovuta per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune
delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione
debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero
entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita'
competente con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui
al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si
applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la
notificazione puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal codice
di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha
accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la residenza,
la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria
e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza
del termine previsto nel secondo comma dell'Art. 22 per il giudizio di
opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue
per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine
prescritto".
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta), primo comma. - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione".
"Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione), terzo, quarto e quinto comma. Con
l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento
delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate
con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate e'
altresi' disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria
la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio
indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'Art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il trentesimo
giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorita' che ha emesso
l'ordinanza. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato
risiede all'estero".
"Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria).
L'autorita' giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione
pecuniaria puo' disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in
condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata
in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo' essere inferiore
a lire trentamila. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante
un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorita'
giudiziaria o amministrativa, l'obbligato e' tenuto al pagamento del residuo
ammontare della sanzione in un'unica soluzione".
"Art. 27 (Esecuzione forzata). - Salvo quando disposto nell'ultimo comma
dell'Art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento,
l'autorita' che a emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione
delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte
dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo da' in
carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo
del non riscosso come riscosso. E' competente l'intendenza di finanza del
luogo ove ha sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella miusra ridotta del
50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2
per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime
ai destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la
riscossione delle proprie entrate. Se la somma e' dovuta in virtu' di una
sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'Art. 24, si procede
alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese
processuali. Salvo quanto previsto nell'Art. 26, in caso di ritardo nel
pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre
a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a
quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe
gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano
fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette".
"Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le somme dovute per
le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice
civile".
Nota all'Art. 6:
- Il testo dell'Art. 28 della citata legge n. 300/1970, cosi' come modificato dagli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 1977, n. 847, e come integrato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 28 (Repressione della condotta antisindacale). - Qualora il datore
di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare
l'esercizio della liberta' e della attivita' sindacale nonche' del diritto
di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali
nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove e' posto in
essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate
le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente
la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con
decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla
sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce
il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa, entro quindici
giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti
al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente
esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del
codice di procedura civile. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto,
di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione
e' punito ai sensi dell'Art. 650 del codice penale.
L'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale
di condanna nei modi stabiliti dall'Art. 36 del codice penale.
Se il comportamento di cui al primo comma e' posto in essere da una
amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione
e' proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni
soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali
di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti
lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale
amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via
di urgenza con le modalita' di cui al primo comma. Contro il decreto che
decide sul ricorso e' ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione
del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che
decide con sentenza immediatamente esecutiva".
Note all'Art. 7:
- Per l'Art. 28 della legge n. 300/1970 si veda la precedente nota all'Art. 6.
- Per la legge n. 93/1983 si veda la precedente nota all'Art. 2.
Nota all'Art. 9:
- Il testo dell'Art. 20, primo comma, e dell'Art. 22 della citata legge n. 689/1z981 (per il titolo v. nelle note all'Art. 4) e' il seguente:
"Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie), primo comma. L'autoria' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'Art. 24, puo' applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facolta', e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione".
"Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - Contro l'ordinanza-ingiunzione
di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati
possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui e' stata
commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del provvedimento. Il termine e' di sessanta giorni se l'interessato risiede
all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e' allegata l'ordinanza
notificata. Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente non
abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione
di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito. Se manca l'indicazione
del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio,
le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando e' stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni
nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le
modalita' stabilite dal codice di procedura civile. L'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi
motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile".
Nota all'Art. 11:
- Gli articoli 330 e 333 del codice penale concernevano, rispettivamente: "Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori" e "Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro".
Nota all'Art. 15:
- Il testo dell'Art. 11 della citata legge n. 93/1983 (per il titolo v. nota all'Art. 2), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 11 (Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego).
- Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinano tutti
gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi
ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della
prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare
globale della spesa e la quota eventualmente destinata agli accordi di
cui al successivo Art. 14.
E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici
cui l'accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti
dall'accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi.
Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione
della pubblica amministrazione, i seguenti elementi: a) la individuazione
del personale cui si riferisce il trattamento; b) i costi unitari e gli
oneri riflessi del suddetto trattamento; c) la quantificazione della spesa.
Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'Art.
3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento
dei conflitti di lavoro. Il Governo e' tenuto a verificare, come condizione
per l'inizio delle procedure di cui agli articili 6, 7, 8, 9, 10 e 12,
che le organizzazioni sindacali di cui al precedente Art. 6 ed ai successivi
articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto
di sciopero.
I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi
di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12".
Nota all'Art. 16:
- Per la legge n. 93/1983 si veda la precedente nota all'Art. 2.
Note all'Art. 17:
- Il testo degli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 della citata legge n. 93/1983 (per il titolo v. nota all'Art. 2) e' il seguente:
"Art. 7 (Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti degli enti pubblici non economici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, fermo restando il procedimento di cui al precedente Art. 6, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie degli enti stessi, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente Art. 6 in relazione al successivo Art. 5".
"Art. 8 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunita' montane e dei loro consorzi o associazioni, fermo restando il procedimento di cui al precedente Art. 6, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da una rappresentanza di cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), di quattro membri dell'Unione provinciale d'Italia (UPI) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM). Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente Art. 6 in relazione al successivo Art.15. Ai fini del rispetto dei principi della presente legge gli enti locali emanano gli atti amministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente Art. 6, ultimo comma".
N.B. - La Corte costituzionale, con sentenza 13-25 luglio 1984, n. 219 (Gazzetta Ufficiale 1› agosto 1984, n. 211) ha dichiarato l'illegittimita' dell'Art. 8 soprariportato, nella parte in cui non fa salva la competenza della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento del personale dei comuni prevista dall'Art. 65 dello statuto speciale della regione.
"Art. 9 (come sostituito dall'Art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 426) (Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle unita' sanitarie locali (USL), fermo restando il procedimento di cui al precedente Art. 6, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro della sanita', da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'Art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM). Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie, come previsto dal precedente Art. 6 in relazione al successivo Art. 15".
"Art. 10 (come modificato dall'Art. 2 della legge 8 agosto 1985, n.
426) (Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici
non economici da esse dipendenti). - Per gli accordi riguardanti il personale
delle regioni a statuto ordinario nonche' degli enti pubblici non economici
da esse dipendenti, fermo il procedimento di cui al precedente Art. 6,
con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione della pubblica amministrazione
e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per
la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del
tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante per
ogni regione designato dalle stesse.
Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie
come previsto dal precedente Art. 6 in relazione al successivo Art. 15.
Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta
nell'accordo e' approvata con provvedimento regionale in conformita' ai
singoli ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarita'
dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici
dipendenti dalle regioni entro il limite delle disponibilita' finanziarie
all'uopo stanziate nel bilancio regionale".
"Art. 12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Fermo restando
quanto disposto dal precedente Art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione
delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche
materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi
e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternita', le ferie,
il regime retributivo di attivita' per qualifiche funzionali uguali o assimilate,
i criteri per i trasferimenti e la mobilita', i trattamenti di missione
e di trasferimento nonche' i criteri per la eventuale concessione di particolari
trattamenti economici integrativi rigorosamente collegati a specifici requisiti
e contenuti delle prestazioni di lavoro. La delegazione della pubblica
amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale
e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per
la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del
tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per
ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni
di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici
non economici designati secondo quanto disposto dall'Art. 7. La delegazione
delle organizzazioni sindacali e' composta da tre rappresentanti per ogni
confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.
Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente Art. 6 e
di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10".
- Per l'Art. 6 della citata legge n. 93/1983 si veda la nota all'Art. 18.
- Per l'Art. 25 della citata legge n. 93/1983 si veda la precedente nota all'Art. 2.
Note all'Art. 18:
- Il testo dell'Art. 6 della citata legge n. 93/1983 (per il titolo v. nota all'Art. 2), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo).
- Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione e' composta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui
delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio
e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. La delegazione e' integrata dai Ministri competenti in relazione
alle amministrazioni comprese nei comparti.
I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti,
possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.
La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti delle organizzazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto
e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della
scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo
entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.
Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al
Consiglio dei Ministri.
Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o
che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al
Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione
le loro osservazioni.
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici giorni dalla
formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie
come determinate dal successivo Art. 15, esaminate anche le osservazioni
di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto
dell'accordo perche' ne verifichi la legittimita' ai sensi del testo unico
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti
si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo.
In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo,
che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei Ministri. In caso di pronuncia
positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate
con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio
dei Ministri. La stessa procedura e' adottata in caso di mancata pronuncia
entro il termine indicato.
Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla
la conformita' del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e
procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni
degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindici
giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende
effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti".
- L'Art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214/1934, e' il seguente:
"Art. 25. - Ove il consigliere delegato o la sezione di controllo abbia
ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa
deliberazione sara' trasmessa al Ministro cui spetta, e, quando questi
lo ritenga necessario, sara' presa in esame dal Consiglio dei Ministri.
Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte e'
chiamata a deliberare a sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata
la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con
riserva.
Il rifiuto di registrazione e' assoluto ed annulla il provvedimento
quando trattisi: a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa
che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a
giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza
e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'atto
del Ministero che lo ha emesso; b) di decreti per nomine e promozioni di
personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi
organici; c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati
al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti
dalle leggi".
- Il comma 1, lettera e), dell'Art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'Art. 20:
- Il D.P.R. n. 185/1964 reca: "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare".
- La legge n. 242/1980 reca: "Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo".
- La legge n. 382/1978 reca: "Norme di principio sulla disciplina militare".
- La legge n. 121/1981 reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".